Onorevoli Colleghi! - L'articolo 100, secondo comma, del testo unico per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, prevede che «L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione».
Di converso, il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che in forza dell'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, si applica anche alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, pur contemplando i medesimi reati previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, nulla dice in ordine alla prescrizione dei reati, che rimane, pertanto, regolata dalla normativa dettata dal vigente codice penale.
Tutto questo determina una evidente disparità di trattamento, del tutto ingiustificata, in quanto, pur trattandosi di reati di identica natura e specie, sono disciplinati in maniera diversa.
La questione, peraltro, è già stata più volte rimessa alla Corte costituzionale che in varie occasioni, pur evidenziando come le «diverse scelte presenti nei due sottosistemi sono espressione della discrezionalità che va riconosciuta al legislatore»